Assenza per malattia
secondo equità.
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8:
- Retribuzione intera per i primi 9 mesi
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi
- 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi
- partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni;
- sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
- aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.
retributiva dei primi 10 giorni
Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:
- ricovero ospedaliero.
Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h.
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