Assenza per malattia

  secondo equità.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8:

  • Retribuzione intera per i primi 9 mesi
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi
  • 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi
  • partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni;
  • sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
  • aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.
  • retributiva dei primi 10 giorni

    Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:

    • ricovero ospedaliero.

    Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h.


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