Assenza per malattia
secondo equità. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8: Retribuzione intera per i primi 9 mesi 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni; sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto); aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto. retributiva dei primi 10 giorni Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di: ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ...