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Assenza per malattia

    secondo equità. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8: Retribuzione intera per i primi 9 mesi 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro di tre anni; sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto); aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto. retributiva dei primi 10 giorni Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di: ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ...

Assemblea Sindacale

  Art. 23 - Assemblee sindacali Per guardare nuovi video Iscriviti a  questo link 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.